Il Codice sulla tutela dei dati personali è entrato in vigore il 1 gennaio 2004 riunendo in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni.
Il recente decreto legge n. 5 del 2012 denominato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ha apportato modifiche al D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali e al suo Allegato B. Di particolare intresse per le Aziende è la modifica l’art. 34 e la soppressione dei paragrafi che vanno dal 19 al 19.8 e del paragrafo 26 dell’allegato B del Codice Privacy.
In sostanza abbiamo l’abolizione del DPS, ma rimangono obbligatorie le misure di sicurezza minime a protezione dei dati personali con le numerose e pesantissime sanzioni amministrative e penali.
Ma per le imprese dove sta il cambiamento e in cosa consiste?
La vera novità per le imprese è la definizione di “interessato” per cui ora la privacy riguarda solo i dati personali delle persone fisiche, allineando in questo modo l’Italia alla normativa europea.
Pertanto, da oggi in poi, quando si parla di “Interessato” ci si riferisce solo ad una persona fisica, unico soggetto cui l’ordinamento riconosce il sacrosanto diritto alla riservatezza e, quindi, unico soggetto che potrà esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del Codice Privacy (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), quali:
• di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento (…);
• di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati (…);
• di opporsi, in tutto o in parte :
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Escludendo dal concetto di” interessato” le persone giuridiche, facendo quindi venir meno l’obbligo di Informativa verso soggetti diversi le imprese avranno dei vantaggi solo nella gestione dei loro rapporti commerciali:
• non è piu’ necessario raccogliere il consenso preventivo per contattate una società, ente, pubblica amministrazione o associazione per quanto riguarda i trattamenti finalizzati all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale a mezzo fax, email, Mms, Sms
• le informative alle persone giuridiche (imprese) si riferiranno solo ai dati delle persone fisiche che si trovano all’interno delle imprese, enti o associazioni con le quali l’azienda si rapporta. |