Decreto Trasparenza: sistemi automatizzati, l’informativa va delimitata

Il Decreto Trasparenza, entrato in vigore lo scorso agosto, sta generando tanti dubbi interpretativi soprattutto in tema di obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto un po’ di chiarezza, pubblicando la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022.

L’incertezza deriva dalla definizione di «sistemi automatizzati», il cui utilizzo determina una serie di obblighi in ambito Privacy (fare una DPIA, aggiornare il Registro dei Trattamenti, interare l’informativa, solo per fare qalche esempio!)

L’articolo 1-bis del decreto Trasparenza prevede infatti che «Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 190, n. 300.». 

Ma cosa si intende per sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati?

La circolare specifica che per sistemi automatizzati si intendono tutti quegli strumenti che, attraverso l’attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi effettuata tramite algoritmi, intelligenza artificiale, ecc., siano in grado di fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico tramite la generzione di decisioni automatizzate

Altro dubbo interpretativo è quello relativo al livello di autmazione dei sistemi: nella norma rientrano tutti oppre soko quelli che sono interamente automatizzati?

Un esmepio di questo tipo potrebbe essere l’utilizzo di sistemi automatizzati per la rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, se i dati raccolti non venissero usati per un’attività interamente automatizzata finalizzata ad una precisa decisione aziendale. 

l Decreto Trasparenza, entrato in vigore lo scorso agosto, sta generando tanti dubbi interpretativi soprattutto in tema di obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto un po’ di chiarezza, pubblicando la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022.

L’incertezza deriva dalla definizione di «sistemi automatizzati», il cui utilizzo determina una serie di obblighi in ambito Privacy (fare una DPIA, aggiornare il Registro dei Trattamenti, interare l’informativa, solo per fare qalche esempio!)

L’articolo 1-bis del decreto Trasparenza prevede infatti che «Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 190, n. 300.». 

Ma cosa si intende per sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati?

La circolare specifica che per sistemi automatizzati si intendono tutti quegli strumenti che, attraverso l’attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi effettuata tramite algoritmi, intelligenza artificiale, ecc., siano in grado di fornire indicazioni rilevanti ai fini dell’assunzione o del conferimento dell’incarico tramite la generzione di decisioni automatizzate

Altro dubbo interpretativo è quello relativo al livello di autmazione dei sistemi: nella norma rientrano tutti oppre soko quelli che sono interamente automatizzati?

Un esmepio di questo tipo potrebbe essere l’utilizzo di sistemi automatizzati per la rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, se i dati raccolti non venissero usati per un’attività interamente automatizzata finalizzata ad una precisa decisione aziendale. 

Fonte: FederPrivacy